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LA
COSTITUZIONE DELLA RSI |
Tra parentesi sono riportate le modifiche apportate da Mussolini
di sua mano.
Capo I
La Nazione - Lo Stato
1 – La Nazione
Italiana è un organismo politico ed economico nel quale
compiutamente si realizza la stirpe con i suoi caratteri civili,
religiosi, linguistici, giuridici, etici e culturali. Ha vita,
volontà, e fini superiori per potenza e durata a quelli degli
individui, isolati o raggruppati, che in ogni momento ne fanno
parte.
2 – Lo Stato
italiano è una Repubblica sociale. Esso costituisce
l’organizzazione giuridica integrale della Nazione.
3 – La
Repubblica Sociale Italiana ha come scopi supremi: 1) la
conquista e la conservazione della libertà dell’Italia nel
mondo, perché questa possa esplicare e sviluppare tutte le sue
energie e assolvere, nel consorzio internazionale fondato sulla
giustizia, la missione civile affidatale da Dio, segnata dai
ventisette secoli della sua storia, voluta dai suoi profeti, dai
suoi martiri, dai suoi eroi, dai suoi geni [le parole “voluta
dai suoi profeti, dai suoi martiri, dai suoi eroi, dai suoi
geni” sono state cancellate da Mussolini e sostituite con la
congiunzione “e”], vivente nella coscienza nazionale; 2)
il benessere del popolo lavoratore, mediante la sua elevazione
morale e intellettuale, l’incremento della ricchezza del paese e
un’equa distribuzione di questa, in ragione del rendimento di
ognuno nell’utilità [le parole “nell’utilità” sono state
cancellate da Mussolini e sostituite con le parole “nella
comunità”] nazionale.
4 – La capitale
della Repubblica Sociale Italiana è Roma.
5 – La bandiera
nazionale è quella tricolore: verde, bianca, rossa, col fascio
repubblicano sulla punta dell’asta.
6 – La
religione cattolica apostolica e romana è la sola religione
della Repubblica Sociale Italiana.
7 – La
Repubblica Sociale Italiana riconosce la sovranità della Santa
Sede nel campo internazionale, come attributo inerente alla sua
natura, in conformità alla sua tradizione e alle esigenze della
sua missione nel mondo. La Repubblica Sociale Italiana riconosce
alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusività ed assoluta
potestà e giurisdizione sovrana sulla Città del Vaticano.
8 – I rapporti
tra la Santa Sede e la Repubblica Sociale Italiana si svolgono
nel sistema concordatario, in conformità dei Trattati e del
Concordato vigenti.
9 – Gli altri
culti sono ammessi, purché non professino principi e non seguano
riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume. L’esercizio
anche pubblico di tali culti è libero, con le sole limitazioni e
responsabilità stabilite dalla legge.
Capo II
Struttura dello Stato
10 – La
sovranità promana [da] tutta la Nazione.
11 – Sono
organi supremi della Nazione: il Popolo e il Duce della
Repubblica.
§ I
Il popolo -
La rappresentanza
12 – Il popolo
partecipa integralmente, in modo organico e permanente, alla
vita dello Stato e concorre alla determinazione delle direttive,
degli istituti e degli atti idonei al raggiungimento dei fini
della Nazione, col suo lavoro, con la sua attività politica e
sociale, mediante gli organismi che si formano nel suo seno per
esprimere gli interessi morali, politici ed economici delle
categorie di cui si compone, e attraverso l’Assemblea
costituente e la Camera dei rappresentanti del lavoro.
13 –
Nell’esplicazione delle sue funzioni sociali lo Stato, secondo i
principi del decentramento, si avvale, oltre che dei propri
organi diretti, di tutte le forze della Nazione, organizzandole
giuridicamente in enti ausiliari territoriali e istituzionali,
ai quali concede una sfera di autonomia ai fini dello
svolgimento dei compiti loro assegnati nel modo più efficace e
più utile per la Nazione.
Sezione
I
L’Assemblea Costituente
14 –
L’Assemblea Costituente è composta da un numero di membri pari a
1 ogni 50.000 cittadini. Deve essere l’espressione di tutte le
forze vive della Nazione e pertanto debbono farne parte:
1) per ragione
delle loro funzioni: coloro che, al momento della riunione della
Costituente, fanno parte del Governo della Repubblica e
ricoprono determinate cariche nell’amministrazione centrale e
periferica dello Stato, nella magistratura, nell’ordine
scolastico, in enti locali territoriali e istituzionali, in
organismi politici e culturali ai quali lo Stato abbia
riconosciuti o assegnati compiti di alto interesse nazionale.
La legge
stabilisce le cariche che importano in chi le ricopre
appartenenza alla Costituente.
I membri di
diritto non possono superare un terzo dei componenti della
Costituente;
2) per elezione
popolare, coloro che siano designati a far parte della
Costituente dagli appartenenti alle organizzazioni riconosciute
dallo Stato quali rappresentanti:
– dei
lavoratori (imprenditori, operai, impiegati, tecnici, dirigenti)
dell’industria, dell’agricoltura, del commercio, del credito e
dell’assicurazione, delle professioni e arti, dell’artigianato e
della cooperazione;
– dei
dipendenti dallo Stato e dagli enti pubblici;
– degli
ex-combattenti per la causa nazionale, e, in particolare, dei
decorati e dei volontari;
– delle
famiglie dei caduti per la causa nazionale;
– delle
famiglie numerose;
– degli
italiani all’estero;
– delle altre
categorie che in dati momenti della vita nazionale siano
riconosciute, per legge, espressione di importanti interessi
pubblici.
La legge
stabilisce i requisiti e le forme per il riconoscimento di tali
organizzazioni, nonché, per ciascuna di esse, il numero e i modi
dell’elezione dei rappresentanti nella Costituente.
15 – La
Costituente elegge il Duce della Repubblica Sociale Italiana.
Delibera:
1) sulla
riforma della Carta costituzionale o sulle deroghe eccezionali
alle norme della stessa;
2) sugli
argomenti di supremo interesse nazionale che il Duce intenda
sottoporle, o sui quali la decisione della Costituente sia
richiesta dalla Camera dei rappresentanti del lavoro, con una
maggioranza di almeno due terzi dei suoi membri di [sic,
al posto di “in”] carica.
16 – La
Costituente è convocata dal Duce che ne fissa l’ordine del
giorno.
Nel caso di
richiesta della Camera dei rappresentanti del lavoro, ai sensi
dell’articolo precedente, la convocazione deve aver luogo entro
un mese dal voto e nell’ordine del giorno debbono essere
inseriti gli argomenti indicati dalla Camera.
In caso di
impedimento del Duce, la Costituente è convocata dal Capo del
Governo.
In caso di
morte del Duce la Costituente deve esser convocata per la nomina
del successore, entro un mese dalla morte.
Sezione
II
La Camera dei Rappresentanti del Lavoro
17 – La Camera
dei rappresentanti del lavoro è composta di un numero di membri
pari a 1 ogni 100.000 abitanti, eletti col sistema del suffragio
universale diretto da tutti i cittadini lavoratori maggiori
degli anni 18.
Di essa inoltre
fanno parte di diritto il Capo del Governo, nonché i Ministri e
Sottosegretari di Stato.
18 – Sono
considerati lavoratori coloro che sono rappresentati da
un’Associazione professionale riconosciuta e i dipendenti da
enti eventualmente esenti dall’inquadramento.
Sono, agli
effetti dell’elettorato attivo, equiparati ai lavoratori:
1) coloro che
hanno cessato di lavorare per ragioni di invalidità o vecchiaia;
2) coloro che
seguono regolarmente un corso di studi, in istituti scolastici
statali o pareggiati;
3) coloro che
siano disoccupati involontari, o svolgano attività, da
determinarsi per legge, fuori del campo della disciplina
professionale.
19 – Possono
essere eletti rappresentanti del lavoro coloro che siano in
possesso di tutti i seguenti requisiti:
1) Siano
maggiori degli anni 25, oppure siano decorati al valor militare
o civile, volontari di guerra, mutilati o feriti di guerra o
comunque per la causa nazionale, maggiori degli anni 21;
2) siano
elettori;
3) non abbiano
subito condanne per delitti o atti incompatibili colla dignità e
il prestigio di rappresentanti del lavoro. La legge determina
tali delitti o atti, escludendo quelli compiuti per ragioni di
convinzioni politiche.
20 – I membri
della Camera rappresentano tutto il popolo lavoratore, e non gli
appartenenti alle circoscrizioni territoriali o alle categorie
professionali che li hanno eletti.
21 – I
rappresentanti del lavoro non possono essere ammessi
all’esercizio delle loro funzioni se non dopo aver prestato il
giuramento dinanzi a Dio e ai Caduti della patria di servire con
fedeltà la Repubblica Sociale Italiana, di osservare lealmente
la Costituzione e le leggi, nel solo intento del bene della
Nazione.
22 – I
rappresentanti del lavoro hanno il dovere di esprimere le loro
opinioni e di dare i loro voti secondo coscienza e per i fini
della loro funzione.
Sono liberi e
insindacabili nell’esercizio delle loro funzioni.
23 – I
rappresentanti del lavoro non possono essere arrestati, salvo il
caso di flagranza di delitto, né processati, senza
l’autorizzazione preventiva della Camera.
24 – I
rappresentanti del lavoro restano in carica per tutta la durata
della legislatura (art. 25). E sono rieleggibili.
Decadono però
dalla loro funzione:
1) se
tradiscono il giuramento prestato;
2) se perdono
alcuno dei requisiti per la loro eleggibilità;
3) se
trascurano i doveri della funzione rimanendo assenti per dieci
sedute consecutive della Camera, senza autorizzazione da
accordarsi dal Presidente (art. 34); qualora concorrano
giustificati motivi.
25 – I lavori
della Camera sono divisi in legislature.
Ogni
legislatura dura cinque anni, ma può essere sciolta anche prima,
nel caso stabilito dal presente Statuto.
La fine di
ciascuna legislatura è stabilita con decreto del Duce, su
proposta del Capo del Governo (art. 50).
Il decreto
fissa anche la data di convocazione dell’Assemblea per ascoltare
il discorso del Duce, col quale si inizia la legislatura
successiva.
26 – La Camera
dei rappresentanti del lavoro collabora col Duce e col Governo
per la formazione delle leggi.
Per l’esercizio
dell’ordinaria funzione legislativa la Camera è periodicamente
convocata dal Capo del Governo.
27 – Il potere
di proposizione delle leggi spetta al Duce (art. 41) e ai
rappresentanti del lavoro (art. 49).
28 – La Camera
esercita le sue funzioni per mezzo dell’Assemblea plenaria,
della Commissione generale del bilancio e delle Commissioni
legislative.
29 – È di
competenza esclusiva della Assemblea plenaria la discussione e
l’approvazione:
1) dei disegni
di legge concernenti: le attribuzioni e le prerogative del Capo
del Governo; la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
l’ordinamento professionale; i rapporti fra lo Stato e la Santa
Sede; i trattati internazionali che importino variazioni al
territorio dello Stato e delle Colonie; l’ordinamento
giudiziario, sia ordinario che amministrativo; le deleghe
legislative di carattere generale;
2) dei progetti
di bilancio e di rendiconto consuntivo dello Stato, delle
aziende autonome statali e degli enti pubblici economici di
importanza nazionale la cui gestione sia rilevante per il
bilancio dello Stato;
3) dei disegni
di legge per i quali tale forma di discussione sia richiesta dal
Governo o dall’Assemblea, oppure proposta dalle Commissioni e
autorizzata dal Capo del Governo;
4) delle
proposte di sottoporre alla Costituente la decisione di
argomenti di supremo interesse nazionale.
30 – Le sedute
dell’Assemblea plenaria sono pubbliche.
Però la
riunione può esser tenuta in segreto, quando lo richiedano il
Capo del Governo o almeno venti [cancellato da Mussolini e
corretto con “cinquanta”] dei rappresentanti del lavoro.
Le votazioni
hanno sempre luogo in modo palese.
31 – Le
commissioni legislative sono costituite, in relazione a
determinate attività nazionali, dal Presidente della Camera.
Esse eleggono
nel proprio seno il Presidente; a questo spetta convocarle.
32 – Sono [sic,
al posto di “È”] di competenza delle Commissioni la
emanazione delle norme giuridiche, aventi oggetto diverso da
quello indicato nell’art. 28 e che importano creazione, modifica
o perdita dei diritti soggettivi dei cittadini, salvo che la
legge ne attribuisca la competenza anche ad altri enti e organi.
La legge
determina i modi, le forme e i termini per la discussione e
l’approvazione dei disegni di legge sottoposti alle Commissioni
legislative.
33 – Le
deliberazioni dell’Assemblea plenaria e delle Commissioni sono
prese a maggioranza assoluta, salvo il caso dell’art. 15.
Nessuna
deliberazione è valida se non [è] presa con la presenza di
almeno due terzi e col voto di almeno la metà dei rappresentanti
del lavoro in carica.
34 – La Camera:
– provvede alla
approvazione e modifica del suo regolamento;
– elegge, al
principio di ogni legislatura, il proprio Presidente e i
Vice-Presidenti.
Il Presidente
nomina alle altre cariche stabilite dal regolamento della
Camera.
§ II
Il Duce
della Repubblica Sociale Italiana
35 – Il Duce
della Repubblica Sociale Italiana è il Capo dello Stato.
Quale supremo
interprete della volontà nazionale, che è la volontà dello
Stato, realizza in sé l’unità dello Stato.
36 – È eletto
dall’Assemblea Costituente. Dura in carica cinque [cancellato da
Mussolini e corretto con “sette”] anni. È rieleggibile [Mussolini
ha aggiunto le parole “una volta sola”].
37 – All’atto
dell’assunzione delle sue funzioni, deve prestare giuramento
dinanzi a Dio e ai Caduti per la Patria, di servire la
Repubblica Sociale Italiana con tutte le sue forze e di
ispirarsi in ogni atto del suo ufficio all’interesse supremo
della Nazione e alla giustizia sociale.
38 – Il Duce
non è responsabile verso alcun altro organo dello Stato per gli
atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.
39 – Il Duce
comanda tutte le forze armate, in tempo di pace a mezzo del
Ministro per la Difesa Nazionale, in tempo di guerra a mezzo del
Capo di Stato Maggiore Generale; dichiara la guerra; fa i
trattati internazionali, dandone comunicazione alla Costituente
o alla Camera dei rappresentanti del lavoro appena che ritenga
ciò consentito dai supremi interessi dello Stato.
I trattati che
importino variazioni nel territorio dello Stato, limitazioni o
accrescimenti della sua sovranità o oneri per le finanze, non
diventano esecutivi se non dopo avere ottenuto l’approvazione
della Costituente o della Camera dei rappresentanti del lavoro,
ai sensi di questa Costituzione.
40 – Il Duce
esercita il potere legislativo in collaborazione con il Governo
e con la Camera dei rappresentanti del lavoro.
41 – Il Duce
convoca ogni anno la Camera. Può prorogarne le sessioni.
42 – Qualora
ravvisi il dissenso politico tra il popolo dei lavoratori e la
Camera, il Duce può scioglierla, convocandone un’altra nel
termine di tre mesi.
43 – Il Duce
presenta alla Camera i disegni di legge per mezzo del Governo.
44 – Il Duce
sanziona le leggi.
45 – Al Duce
appartiene il potere esecutivo. Esso lo esercita direttamente e
a mezzo del Governo.
Il Duce
promulga le leggi.
Il Duce nomina
a tutte le cariche dello Stato.
Con decreto del
Duce, sentito il Consiglio dei Ministri, sono emanate le norme
giuridiche per disciplinare:
1) l’esecuzione
delle leggi;
2) l’uso delle
facoltà spettanti al potere esecutivo;
3)
l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni dello
Stato, e di altri enti pubblici indicati dalla legge.
Con decreto del
Duce, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono
emanarsi norme aventi forza di legge:
1) quando il
Governo sia a ciò delegato da una legge;
2) nei casi di
urgente e assoluta necessità sulla materia di competenza
dell’Assemblea generale e delle Commissioni legislative della
Camera, nonché per la messa in vigore dei disegni di legge su
cui le Commissioni legislative non abbiano deliberato nei
termini fissati dalla legge. In questi casi il Decreto del Duce
deve essere a pena di decadenza presentato alla Camera, per la
conversione in legge, entro sei mesi dalla sua pubblicazione. Se
la Camera non l’approvi e decorrano due anni dalla
pubblicazione, senza che sia intervenuta la conversione, il
decreto cessa di aver vigore.
46 – Il Duce ha
il diritto di amnistia, di grazia e di indulto.
47 – Al Duce
spetta di istituire ordini cavallereschi e stabilirne gli
statuti.
48 – I titoli
di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Al Duce
spetta di conferirne di nuovi.
§ III
Il Governo
49 – Il Governo
della Repubblica è costituito dal Capo del Governo e dai
Ministri.
50 – Il Capo
del Governo è nominato e revocato dal Duce.
È responsabile
verso il Duce dell’indirizzo generale politico del Governo.
51 – Il capo
del Governo dirige e coordina l’opera dei Ministri, convoca il
consiglio dei Ministri, ne fissa l’ordine del giorno e lo
presiede.
52 – Nessuno
oggetto può esser posto all’ordine del giorno della Camera,
senza il previo assenso del Capo del Governo.
53 – L’assenso
del Capo del Governo è necessario per presentazione alla Camera
delle proposte di legge di iniziativa dei rappresentanti del
lavoro.
54 – I Ministri
sono nominati e revocati dal Duce su proposta del Capo del
Governo.
Sono
responsabili verso il Duce e verso il Capo del Governo di tutti
gli atti e provvedimenti dei loro Ministeri.
55 – I
sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Duce, su
proposta del Capo del Governo, sentito il Ministro competente.
56 – A
giudicare dei reati commessi da un Ministro con abuso delle sue
funzioni, è competente la Camera costituita in Corte
giurisdizionale. L’azione è esercita da Commissari nominati
all’inizio di ogni legislatura e sostituiti in caso di vacanza,
dal Presidente della Camera.
Contro le
sentenze pronunziate dalla Camera come Corte giurisdizionale non
è dato alcun ricorso.
§ IV
Le forze
armate
57 – Le forze
armate hanno lo scopo di combattere per la difesa dell’onore,
della libertà e del benessere della Nazione.
Esse
comprendono l’Esercito, la Marina da guerra, l’Aeronautica.
58 – La
bandiera di combattimento per le forze armate è il tricolore,
con fregio e una frangia marginale di alloro, e ai quattro lati
il fascio repubblicano, una granata, un’àncora e un’aquila.
59 – La
coscrizione militare è un servizio d’onore per il popolo
italiano, ed un privilegio per la parte più eletta di esso.
Tutti i
cittadini hanno il diritto e il dovere di servire in armi la
Nazione, quando ne abbiano la idoneità fisica e non si trovino
nelle condizioni di indegnità morale, stabilite dalla legge.
60 – Al Duce
soltanto spettano nei riguardi delle forze armate i poteri di
coordinamento; di nomina e di promozione, di ispezione, di
dislocazione delle truppe, di mobilitazione.
§ V
La
giurisdizione
61 – La
giurisdizione garantisce l’attuazione del diritto positivo nello
svolgimento dei fatti e dei rapporti giuridici.
62 – Le
sentenze sono emanate nel nome della Legge, della quale esse
realizzano la volontà.
63 – La
funzione giurisdizionale è esercitata dai giudici, collegiali o
unici, nominati dal Duce.
La loro
organizzazione, la loro competenza per materia e per territorio,
la procedura che debbono seguire nello svolgimento delle loro
funzioni, sono regolate dalla legge.
64 – Una sola
Suprema Corte di cassazione è costituita per tutta la
Repubblica. Essa ha sede in Roma.
Ad essa spetta
di assicurare un’uniforme interpretazione e applicazione del
diritto da parte dei giudici di merito, e di risolvere i
conflitti di attribuzione tra l’autorità giudiziaria e quella
amministrativa.
65 –
Nell’esercizio delle sue funzioni è garantita piena indipendenza
alla magistratura: questa è vincolata dalla legge e soltanto
dalla legge.
66 – Nessuno
può esser punito per un fatto che non sia espressamente
preveduto dalla legge, né con pene che non siano da essa
stabilite, né senza un giudizio svolto con le regole da essa
fissate.
67 – Nei casi
che debbono essere determinati con legge approvata
dall’Assemblea della Camera, possono essere istituiti tribunali
straordinari per un tempo limitato, e per determinati delitti.
La
giurisdizione dei tribunali militari non può essere estesa a
cittadini non in servizio militare se non in tempo di guerra e
per i reati espressamente preveduti dalla legge.
68 – Quando lo
Stato e gli altri enti pubblici agiscono nel campo del diritto
privato sono pienamente soggetti al codice civile e alle altre
leggi.
69 – Gli organi
amministrativi dello Stato e degli altri enti pubblici debbono
ispirarsi nell’esercizio delle loro funzioni alla realizzazione
del principio della giustizia nell’amministrazione.
70 – Colui che
sia stato leso da un atto amministrativo in suo interesse
legittimo, dopo l’esperimento dei ricorsi gerarchici, in quanto
ammessi, può proporre contro l’atto stesso ricorso per
violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza dinanzi
agli organi della giustizia amministrativa. Questi, oltre alla
generale competenza di legittimità, hanno competenza di merito
nei casi stabiliti dalla legge.
§ VI
La difesa
della stirpe
71 – La
Repubblica considera l’incremento demografico come condizione
per l’ascesa della Nazione e per lo sviluppo della sua potenza
militare, economica, civile.
72 – La
politica demografica della Repubblica si svolge con tre finalità
essenziali: numero, sanità morale e fisica, purità della stirpe.
73 –
Presupposto della politica demografica è la difesa della
famiglia, nucleo essenziale della struttura sociale dello Stato.
La Repubblica
la attua proteggendo e consolidando tutti i valori religiosi e
morali che cementano la famiglia, e in particolare:
– col favore
accordato al matrimonio, considerato anche quale dovere
nazionale e fonte di diritti, perché esso possa raggiungere
tutte le sue alte finalità, prima: la procreazione di prole sana
e numerosa;
– col
riconoscimento degli effetti civili al sacramento del
matrimonio, disciplinato nel diritto canonico;
– col divieto
di matrimonio di cittadini italiani con sudditi di razza
ebraica, e con la speciale disciplina del matrimonio di
cittadini italiani con sudditi di altre razze o con stranieri;
– con la tutela
della maternità;
– con la
prestazione di aiuti e assistenza per il sostenimento degli
oneri familiari. Speciali agevolazioni spettano alle famiglie
numerose.
74 – La
protezione dell’infanzia e della giovinezza è un’elevata
funzione pubblica, che la Repubblica svolge, anche a mezzo
appositi istituti, con l’ingerenza nell’attività educativa
familiare (art. 76), con la protezione della filiazione
illegittima e con l’assistenza tutelare dei minori abbandonati.
§ VII
L’educazione
e l‘istruzione del popolo
Sezione
I
Dell’Educazione
75 – La
Repubblica pone tra i suoi principali compiti istituzionali
l’educazione morale, sociale e politica del popolo.
76 –
L’educazione dei figli, conforme ai principi della morale e del
sentimento nazionale, è il supremo obbligo dei genitori.
Lo Stato, col
rispetto dei diritti e dei doveri della patria potestà, invigila
perché l’educazione familiare raggiunga i suoi fini di formare
l’onesto cittadino, lavoratore e soldato, e si avvale degli
ordinamenti scolastici per integrare e indirizzare l’opera della
famiglia. Ove quest’opera manchi, provvede a sostituirla,
affidandone lo svolgimento a istituti di pubblica assistenza o a
privati.
77 – Organo
fondamentale dell’educazione politica del popolo è il Partito
fascista repubblicano.
Esso è
riconosciuto come organo ausiliario dello Stato, e ha quali
compiti essenziali:
– difendere e
potenziare la rivoluzione, secondo i principi della dottrina di
cui esso è assertore e depositario;
– suscitare e
rafforzare nel popolo la coscienza, la passione, la [corretto da
Mussolini in “la passione della”] solidarietà nazionale, e il
dovere di subordinare tutti gli interessi individuali e
collettivi, all’interesse supremo della libertà della Nazione
nel mondo;
– diffondere
nel popolo la conoscenza dei problemi internazionali e interni
che interessano l’Italia.
78 –
L’iscrizione al P.F.R. non importa alcun privilegio o speciale
diritto. Essa importa il dovere di votarsi fino al limite
estremo delle proprie forze, con assoluto disinteresse e purità
d’intenti, alla causa nazionale.
Fuor del campo
delle attività aventi carattere preminentemente politico,
l’iscrizione al P.F.R. non è condizione né costituisce titolo di
preferenza per l’assunzione o la conservazione di impieghi e
cariche né per il trattamento morale ed economico dei
lavoratori.
Sezione
II
Dell’Istruzione
79 – La scuola
si propone la formazione di una cultura del popolo, inspirata
agli eterni valori della razza italiana e della sua civiltà.
80 – I
programmi scolastici sono fissati in vista della funzione della
scuola per l’educazione delle nuove generazioni.
81 – L’accesso
agli studi e la loro prosecuzione sono regolati esclusivamente
col criterio delle capacità e delle attitudini dimostrate.
Collegi di Stato garantiscono la continuazione degli studi ai
giovani capaci non abbienti.
82 –
L’istruzione elementare, da impartirsi in scuole chiare e
salubri, è obbligatoria e gratuita per tutti i cittadini della
Repubblica.
83 – La
Repubblica Sociale Italiana considera fondamento e coronamento
dell’istruzione pubblica l’insegnamento della Dottrina cristiana
secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica: perciò
l’insegnamento religioso è obbligatorio nelle scuole pubbliche
elementari e medie. La legge può stabilire particolari casi di
esenzione.
84 – La
fondazione e l’esercizio di istituti privati di istruzione sono
ammessi soltanto previa autorizzazione dello Stato e sotto
controllo di questo sull’organizzazione, i programmi e la
capacità morale e formazione scientifica degli insegnanti.
§ VIII
L’amministrazione locale
85 – I Comuni e
le Province sono enti ausiliari dello Stato.
La loro
istituzione e le loro circoscrizioni sono regolate dalla legge.
86 – I Comuni e
le Province hanno come fine esclusivo la tutela degli interessi
amministrativi dei cittadini che loro appartengono.
A tal fine sono
muniti dallo Stato di poteri, che debbono esercitare
coordinandoli e subordinandoli agli interessi superiori della
Nazione.
Nello
svolgimento delle loro funzioni i Comuni e le Province agiscono
in modo autonomo, secondo i principi del decentramento
amministrativo, ma sono sottoposti al controllo di legittimità
e, nei casi stabiliti dalla legge, al controllo di merito degli
organi diretti dallo Stato.
87 – Gli organi
dell’amministrazione autonoma locale sono stabiliti dalla legge.
I Consigli
comunali e provinciali sono eletti col sistema del suffragio
universale diretto dai cittadini lavoratori residenti
domiciliati nel territorio del Comune o della Provincia.
88 – I Consigli
eleggono nel loro seno il Podestà del Comune e il Preside della
Provincia.
La legge
stabilisce le cause di incapacità, ineleggibilità,
incompatibilità per le nomine a Podestà o a Preside.
Tali nomine
sono soggette all’approvazione dello Stato, da darsi con decreto
del Duce.
Capo
III
Diritti e doveri del cittadino
89 – La
cittadinanza italiana si acquista e si perde alle condizioni e
nei modi stabiliti dalla legge, sulla base del principio che
essa è titolo d’onore da riconoscersi e concedersi soltanto agli
appartenenti alla stirpe ariana italiana.
In particolare
la cittadinanza non può essere acquistata da appartenenti alla
razza ebraica e a razze di colore.
90 – I sudditi
di razza non italiana non godono del diritto di servire l’Italia
in armi, né, in genere, dei diritti politici: godono dei diritti
civili entro i limiti segnati dalla legge, secondo il criterio
della loro esclusione da ogni attività, culturale ed economica,
che presenti un interesse pubblico, anche se svolgentesi nel
campo del diritto privato.
In quanto non
particolarmente disposto vale per essi, in quanto applicabile,
il trattamento riservato agli stranieri.
91 –
Fondamentale dovere del cittadino è quello di collaborare con
tutte le sue forze, e in ogni campo della sua attività, al
raggiungimento dei fini supremi della Repubblica Sociale
Italiana, accettando volenterosamente e disciplinatamente, gli
oneri, le restrizioni ed i sacrifici che rispondono alle
esigenze nazionali, per il principio che non può essere
veramente libero se non il cittadino della Nazione libera.
92 – Tutti i
cittadini sono uguali dinanzi alla legge.
93 – I diritti
civili e politici sono attribuiti a tutti i cittadini.
Ogni diritto
soggettivo, pubblico e privato, importa il dovere dell’esercizio
in conformità del fine nazionale per cui è concesso.
A questo titolo
lo Stato ne garantisce e tutela l’esercizio.
94 – La libertà
personale è garantita.
Nessuno può
essere arrestato se non nei casi previsti e nelle forme
prescritte dalla legge.
Nessun
cittadino, arrestato in flagrante o fermato per misure
preventive, può esser trattenuto oltre tre giorni senza un
ordine dell’autorità giudiziaria nei casi previsti e nelle forme
prescritte dalla legge.
95 – Il
domicilio è inviolabile.
Tranne i casi
di flagranza, nessuna visita o perquisizione domiciliare è
consentita senza ordine dell’autorità giudiziaria nei casi
previsti e nelle forme prescritte dalla legge.
96 – A ogni
cittadino deve esser assicurata la facoltà di controllo, diretto
o a traverso i suoi rappresentanti, e di responsabile critica
sugli atti politici e su quelli della pubblica amministrazione,
nonché sulle persone che li compiono o vi sono preposte.
97 – La libertà
di parola, di stampa, d’associazione, di culto è riconosciuta
dalla Repubblica come attributo essenziale della personalità
umana e come strumento utile per gli interessi e per lo sviluppo
della Nazione.
Deve esser
garantita fino al limite in cui è compatibile con le preminenti
esigenze dello Stato e con la libertà degli altri individui.
98 –
L’organizzazione politica è libera.
I partiti
possono esplicare la loro attività di propaganda delle loro idee
e dei loro programmi, purché non in contrasto con i fini supremi
della Repubblica.
99 –
L’organizzazione professionale è libera. Ma soltanto la
Confederazione unitaria del lavoro della tecnica e delle arti, o
le associazioni ad essa aderenti e riconosciute dallo Stato,
rappresentano legalmente gli interessi di tutte le categorie
produttive e sono munite di pubblici poteri per lo svolgimento
delle loro funzioni.
100 – È
vietata, salva la preventiva autorizzazione dello Stato nel
territorio della Repubblica la costituzione di associazioni
aderenti a organizzazioni sindacali o politiche straniere o
internazionali, o che ne costituiscano sezioni o comunque
conservino con esse collegamenti.
101 – È vietata
nel territorio della Repubblica la costituzione di società
segrete.
Capo
IV
Struttura dell’economia nazionale
§ I
La
produzione e il lavoro
Sezione
I
La Produzione
102 – Il
complesso della produzione è unitario dal punto di vista
nazionale. Suoi obiettivi sono il benessere dei singoli e lo
sviluppo della potenza della Nazione.
103 – Nel campo
della produzione la Repubblica si propone di conseguire
l’indipendenza economica della Nazione, condizione e garanzia
della sua libertà politica nel mondo.
A tale scopo la
Repubblica, oltre a promuovere in tutti i modi l’aumento, il
perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi,
fissa, a mezzo dei suoi organi e degli enti idonei, le direttive
e i piani generali della produzione nazionale o di settori di
questa.
All’osservanza
di tali direttive e al successo di tali piani sono impegnati
tutti i lavoratori, sia nella determinazione degli indirizzi,
che nello svolgimento dell’attività produttiva.
104 – Nei
rapporti tra le categorie dei vari rami della produzione
nazionale, come nel seno di ogni singola impresa, si attua la
collaborazione dei diversi fattori della produzione tra loro, il
contemperamento dei loro interessi, la loro subordinazione agli
interessi superiori della Nazione.
105 – La
Repubblica considera la proprietà privata frutto del lavoro e
del risparmio individuale, come completamento e mezzo di
esplicazione della personalità umana, e ne riconosce la funzione
sociale e nazionale, quale un mezzo efficace per sviluppare e
moltiplicare la ricchezza e per porla a servizio della Nazione.
A questi titoli
la Repubblica rispetta e tutela il diritto di proprietà privata
e ne garantisce l’esercizio e i trasferimenti sia per atto fra i
vivi che per successione legittima o testamentaria, secondo le
regole stabilite dal codice civile e dalle altre leggi.
106 – La
Repubblica protegge con particolare cura la proprietà rurale, di
interesse vitale per l’economia nazionale e per la sanità morale
e fisica della stirpe. Perciò favorisce con ogni mezzo il
ritorno ai campi, con la costruzione di case coloniche, con le
agevolazioni all’acquisto della piccola proprietà rurale da
parte del più gran numero di lavoratori, coltivatori diretti.
Nei
trasferimenti di terreni coltivabili o coltivati non può farsi
luogo a frazionamenti che non rispettino l’unità colturale
necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola
o per una conveniente coltivazione.
107 – Si può
procedere all’espropriazione della proprietà privata per
pubblico interesse, nei casi legalmente accertati di pubblica
utilità e quando il proprietario abbandoni o trascuri
l’esercizio del diritto in modo dannoso per l’economia
nazionale.
Si può altresì
disporre il trasferimento coattivo della proprietà, quando sia
di pubblico interesse assegnarne l’esercizio a persone o enti
più adatti, ma solo nelle ipotesi espressamente stabilite dalla
legge.
Sia in caso di
espropriazione che di trasferimenti coattivi nel pubblico
interesse è dovuta al proprietario una congrua indennità
conformemente alle leggi.
108 – La
Repubblica considera l’iniziativa privata nel campo della
produzione come lo strumento più utile nell’interesse della
Nazione, e pertanto la favorisce e la controlla.
109 –
L’organizzazione privata della produzione essendo una funzione
di interesse nazionale, l’organizzatore dell’impresa è
responsabile dell’indirizzo della produzione di fronte alla
Repubblica.
110 –
L’intervento dello Stato nella gestione di imprese economiche ha
luogo nei casi in cui siano in giuoco interessi politici dello
Stato, nonché per controllare l’iniziativa privata e per
incoraggiarla, integrarla e, quando sia necessario, sostituirla
se essa si dimostri insufficiente o manchi.
111 – La
Repubblica assume direttamente la gestione delle imprese che
controllino settori essenziali per la indipendenza economica e
politica del Paese, nonché di imprese fornitrici di prodotti e
servizi indispensabili a regolare lo svolgimento della vita
economica del Paese. La determinazione delle imprese che si
trovino in tale situazione è fatta per legge.
112 – In caso
di assunzione della gestione di imprese private, per
insufficienza della loro iniziativa, lo Stato la affida ad altro
gestore privato, oppure, ma soltanto per il periodo in cui ciò
non sia possibile o conveniente, a speciali enti pubblici.
Sezione
II
Il Lavoro
113 – I1 lavoro
è il soggetto e il fondamento dell’economia produttiva.
114 – Il
lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive,
intellettuali, tecniche e manuali è un dovere nazionale.
Soltanto il
cittadino che adempie il dovere del lavoro ha la pienezza della
capacità giuridica, politica e civile.
115 – Come
l’adempimento del dovere di svolgere l’attività lavorativa
secondo le capacità e attitudini di ognuno è pari titolo di
onore e di dignità, così la Repubblica assicura la piena
uguaglianza giuridica di tutti i lavoratori.
116 – La
Repubblica garantisce a ogni cittadino il diritto al lavoro,
mediante l’organizzazione e l’incremento della produzione e
mediante il controllo e la disciplina della domanda e
dell’offerta di lavoro.
Il collocamento
dei lavoratori è funzione pubblica, svolta gratuitamente da
idonei uffici dall’organizzazione professionale riconosciuta.
117 – Poiché la
attuazione, rigorosa e inderogabile, delle condizioni
fondamentali costituenti garanzia del lavoro è di preminente
interesse pubblico, la disciplina del rapporto di lavoro è
affidata alla legge o alle norme da emanarsi dall’organizzazione
professionale riconosciuta.
Tali norme si
inseriscono automaticamente nei contratti individuali, i quali
possono contenere norme diverse ma soltanto più favorevoli al
lavoratore.
118 – La
retribuzione del prestatore di lavoro deve corrispondere alle
esigenze normali di vita, alle possibilità della produzione e al
rendimento del lavoro.
Oltre alla
retribuzione normale saranno corrisposti al lavoratore anche
nello spirito di solidarietà tra i vari elementi della
produzione, assegni in relazione agli oneri familiari.
119 – L’orario
ordinario di lavoro non può superare le 44 ore settimanali e le
8 ore giornaliere, salvo esigenze di ordine pubblico per periodi
determinati e per settori produttivi da stabilirsi per legge.
La legge o le
norme emanate dalle associazioni professionali riconosciute
stabiliscono i casi e i limiti di ammissibilità del lavoro
straordinario e notturno e la misura della maggiorazione di
retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
120 – Il
lavoratore ha diritto a un giorno di riposo ogni settimana, di
regola in coincidenza con la domenica e a un periodo annuale di
ferie retribuito.
121 – Ogni
lavoratore ha diritto a sciogliere il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Se il
licenziamento avviene senza sua colpa, il lavoratore ha diritto,
oltre a un congruo preavviso, a un’indennità proporzionata agli
anni di servizio.
122 – In caso
di morte del lavoratore, quanto a questo spetterebbe se fosse
licenziato senza sua colpa, spetta ai figli, al coniuge, ai
parenti conviventi a carico o agli eredi, nei modi stabiliti
dalla legge.
123 – La
previdenza è un’alta manifestazione del principio di
collaborazione tra tutti gli elementi della produzione, che
debbono concorrere agli oneri di essa.
La Repubblica
coordina e integra tale azione di previdenza, a mezzo
dell’organizzazione professionale, e con la costituzione di
speciali Istituti per l’incremento e la maggiore estensione
delle assicurazioni sociali.
L’opera
convergente dello Stato e delle categorie interessate deve
garantire a tutti i lavoratori piena assistenza per la
vecchiaia, l’invalidità, gli infortuni sul lavoro, le malattie,
la gravidanza e puerperio, la disoccupazione involontaria, il
richiamo alle armi.
124 – Allo
scopo di dare e accrescere la capacità tecnica e produttiva e il
valore morale dei lavoratori e di agevolare l’azione selettiva
tra questi, la Repubblica anche a mezzo dell’associazione
professionale riconosciuta, promuove e sviluppa l’istruzione
professionale.
§ II
La gestione
socializzata dell’impresa
125 – La
gestione dell’impresa, sia essa pubblica che privata, è
socializzata.
Ad essa
prendono parte diretta coloro che nell’impresa svolgono, in
qualunque forma, una effettiva attività produttiva.
126 – Ogni
impresa ha un capo, responsabile di fronte allo Stato,
politicamente e giuridicamente, dell’andamento della produzione
e della disciplina del lavoro nell’impresa.
127 – Il capo
dell’impresa pubblica è nominato dal Governo.
128 – Il capo
dell’impresa privata è l’imprenditore.
Imprenditore è
colui che ha organizzato l’impresa, determinandone l’oggetto e
lo scopo economico, o colui che ne ha preso posto.
Nelle imprese
individuali o ad amministratore unico, il capo dell’impresa è il
titolare o l’amministratore unico.
Nelle imprese
con organo amministrativo collegiale il capo dell’impresa è
stabilito, dallo statuto o dall’atto costitutivo, nella persona
del Presidente del Consiglio di amministrazione o
dell’Amministratore delegato o di un tecnico, che può essere
estraneo al Consiglio, e a cui si conferiscono le funzioni di
Direttore generale.
129 – Le
aziende pubbliche sono amministrate da un Consiglio di gestione
eletto dai lavoratori dell’impresa, operai, impiegati tecnici.
Il Consiglio di
gestione decide su tutte le questioni inerenti all’indirizzo e
allo svolgimento della produzione dell’impresa nel quadro del
piano unitario nazionale determinato dalla Repubblica a mezzo
dei suoi competenti organi; forma il bilancio dell’impresa e
delibera la ripartizione degli utili determinando la parte
spettante ai lavoratori; decide sulle questioni inerenti alla
disciplina e alla tutela del lavoro.
130 – Nelle
imprese private, degli organi collegiali di amministrazione,
formati secondo la legge, gli atti costitutivi e gli statuti
fanno parte i rappresentanti degli operai, impiegati e tecnici
dell’impresa in numero non inferiore a quello dei rappresentati
eletti dall’assemblea dei portatori del capitale sociale, e uno
o più rappresentanti dello Stato qualora esso partecipi alla
formazione del capitale.
131 – Nelle
imprese individuali e in quelle per le quali l’atto costitutivo
e gli statuti prevedano un amministratore unico, qualora esse
impieghino complessivamente almeno cinquanta lavoratori, verrà
costituito un consiglio di operai, impiegati e tecnici
dell’impresa di almeno tre membri.
Il Consiglio
collabora col titolare dell’impresa e con l’amministratore unico
alla gestione dell’impresa. Deve esser sentito per la formazione
del bilancio e per le decisioni che importino trasformazione
della struttura, della forma giuridica e dell’oggetto
dell’impresa.
132 – In ogni
impresa, che occupi più di dieci lavoratori, si costituisce il
consiglio di fabbrica, eletto da tutti gli operai, impiegati e
tecnici, il quale partecipa alla formazione dei regolamenti
interni e alla risoluzione delle questioni che possano sorgere
nella loro applicazione.
Nelle imprese
in cui non vi sia un organo collegiale, di amministrazione né il
consiglio dei lavoratori, il capo dell’impresa deve sentire il
parere del consiglio di fabbrica nelle questioni riguardanti la
disciplina del lavoro, e può sentirlo nelle altre questioni che
egli intenda di sottoporgli.
133 – La legge,
in relazione alla situazione economica, stabilisce i limiti
massimi e i modi con cui può esser determinato il compenso al
capitale impiegato nell’impresa, in generale o per i vari tipi
di esse.
Entro questi
limiti e nei modi consentiti la determinazione del compenso è
stabilita convenzionalmente.
134 – Gli utili
dell’impresa, dopo la deduzione del compenso dovuto al capitale,
sono distribuiti tra il capo, gli amministratori e gli operai,
impiegati e tecnici dell’impresa, nelle proporzioni fissate per
legge, per norma collettiva o, in mancanza degli atti
costitutivi, dagli statuti e dalle deliberazioni degli organi di
gestione.
La parte degli
utili non distribuita, è assegnata alla riserva nei limiti
minimi e massimi stabiliti dalla legge, e se vi sia ancora
un’eccedenza, questa è devoluta allo Stato che l’amministra o la
impiega per scopi di carattere sociale.
§ III
L’organizzazione professionale
135 – Tutte le
categorie di prestatori d’opera e di lavoratori, operai,
impiegati, dirigenti, di artigiani, di imprenditori, di
professionisti e gli artisti sono organizzati in
un’organizzazione professionale nazionale.
Nel seno
dell’organizzazione unica possono formarsi sezioni per le varie
branche della produzione e per le varie categorie professionali.
136 –
L’associazione professionale unica si ispira ai principi della
Repubblica Sociale Italiana e ne cura l’attuazione nel campo
dell’economia nazionale: essa costituisce l’organizzazione
giuridica a traverso la quale si opera la trasformazione di
tutte le forze della produzione in forze nazionali, e si
realizza la loro partecipazione stabile alla costituzione e alla
vita dello Stato.
137 –
L’organizzazione professionale unica ha l’esclusiva integrale
rappresentanza degli interessi delle categorie in essa
organizzate. In virtù di questa integrale rappresentanza,
essendo gli interessi delle categorie produttive, considerate
nella loro funzione nazionale, di supremo interesse statale,
essa è giuridicamente riconosciuta come ente ausiliario dello
Stato.
138 –
L’associazione professionale unica ha come precipui compiti
istituzionali, che essa può assolvere anche a traverso le
associazioni che si formino nel suo seno: tutelare gli interessi
delle categorie rappresentate, contemperandoli tra loro e
subordinandoli ai fini superiori della Nazione; promuovere in
tutti i modi l’incremento qualitativo e quantitativo della
produzione, e la riduzione dei costi e dei prezzi di beni e
servizi, nell’interesse dei produttori e dei consumatori; curare
che gli appartenenti alle categorie produttive si uniformino,
nell’esercizio della loro attività, ai principi dell’ordinamento
sociale nazionale e agli obblighi che vi derivano; assicurare
l’uguaglianza giuridica tra i vari elementi della produzione,
suscitarne e rafforzarne la solidarietà tra loro e verso la
Nazione; promuovere ed attuare provvedimenti e istituti di
previdenza sociale fra i produttori; coltivare l’istruzione,
specialmente professionale, e l’educazione morale, politica e
religiosa degli appartenenti alle categorie; prestare assistenza
ai produttori rappresentati; in genere svolgere tutte le altre
funzioni utili al mantenimento della disciplina della produzione
e del lavoro.
139 –
All’associazione professionale unica, per l’assolvimento dei
suoi compiti lo Stato affida l’esercizio di poteri:
a) normativo,
per cui, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, essa
detta norme giuridiche obbligatorie per la disciplina dei
rapporti collettivi di lavoro e può dettare, ove se ne verifichi
la necessità, norme giuridiche obbligatorie per la disciplina
dei rapporti collettivi economici ai fini del coordinamento
della produzione;
b) fiscale, per
cui, onde sostenere le spese obbligatorie facoltative connesse
alle sue funzioni, può imporre contributi a tutti i lavoratori
rappresentati nella misura massima stabilita dalla legge
procedendo all’esazione colle procedure e i privilegi per la
riscossione delle imposte;
c)
conciliativo, per cui deve esperire il tentativo di
conciliazione nelle controversie individuali e collettive
relative ai rapporti di lavoro e all’applicazione delle norme
collettive economiche da esso emanate: tale tentativo di
conciliazione costituisce un presupposto necessario per la
proposizione delle relative controversie giudiziarie;
d)
disciplinare, per cui può infliggere ai rappresentati sanzioni
disciplinari determinate nello Statuto dell’associazione, per
inosservanza ai doveri nascenti dall’ordinamento sociale
nazionale; al fine di accertare tali eventuali inosservanze essa
può disporre gli opportuni controlli, a mezzo di propri organi e
dei fiduciari di fabbrica, ove siano istituiti;
e) consultivo,
per cui il suo parere deve esser sentito dalle amministrazioni
dello Stato, nelle materie interessanti la disciplina della
produzione e del lavoro.
140 – Nello
svolgimento delle sue funzioni la Confederazione unica gode di
piena autonomia.
I suoi atti
sono solamente sottoposti al controllo di legittimità, e le
persone al controllo politico dello Stato, a mezzo degli organi
designati dalla legge.
141 – Per la
risoluzione delle controversie collettive relative alla
formazione, alla revisione o alla interpretazione delle norme
collettive di lavoro o alla interpretazione delle norme
collettive economiche, emanate dall’organizzazione professionale
riconosciuta è istituita la Magistratura del Lavoro, organo
della Magistratura ordinaria.
La Magistratura
del Lavoro è costituita da tre giudici dell’ordine giudiziario e
da due giudici esperti, da scegliere in appositi albi da tenersi
nei modi stabiliti dalla legge.
Alla
proposizione delle azioni per la risoluzione delle controversie
collettive è legittimata soltanto l’Associazione professionale
riconosciuta o, previa autorizzazione, le associazioni ad essa
aderenti. In mancanza, l’azione può essere proposta dal Pubblico
Ministero, il cui ricorso deve esser notificato alla
Associazione professionale riconosciuta, che può intervenire nel
giudizio.
Nelle
controversie collettive promosse dalla Associazione
professionale, l’intervento del Pubblico Ministero è
obbligatorio a pena di nullità.
Le decisioni
della Magistratura del Lavoro in sede di controversie collettive
hanno la stessa efficacia delle norme collettive emanate dalla
organizzazione professionale riconosciuta.
Tali decisioni
non possono essere impugnate se non per errori di procedura
dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
142 – Poiché
l’ordinamento giuridico della Repubblica fornisce tutti i mezzi
per la composizione equa e pacifica di ogni controversia
collettiva nel campo del lavoro e della produzione, lo sciopero,
la serrata, l’inosservanza delle norme collettive ed economiche
e delle sentenze della Magistratura del Lavoro, e in genere
tutti gli altri atti di lotta sociale, sono puniti quali delitti
contro l’economia nazionale.
Tra parentesi sono riportate le modifiche apportate da Mussolini
di suo pugno.
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